Federazione Svizzera Giocatori di Scopa

DENOMINAZIONE

Art. 1

Con la denominazione Federazione Svizzera Giocatori di Scopa (in eguito abbreviato FSGS) è stata costituita un Associazione ai sensi dlell’Art.60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, la quale può anche essere iscritta al Registro di Commercio.

SCOPO

Art. 2

Scopo della FSGS è quello di favorire, sviluppare, organizzare e disciplinare il gioco della scopa in Svizzera.

Art. 3

Non persegue scopo di lucro ed è apolitica ed aconfessionale.

DURATA

Art. 4

La durata è indeterminata.

SEDE

Art. 5

La sede della FSGS é stabilita presso il domicilio del Presidente del Comitato Direttivo (in seguito abbreviato CD) o presso la sede della FSGS.

COMPOSIZIONE

Art. 6

La FSGS é composta dalle Federazioni Cantonali aderenti alla stessa.

Art. 7

Ogni Federazione Cantonale é validamente costituita se ad es aderisce un’Associazione Regionale con almeno 50 (cinquanta) tesseramenti.

MEMBRI

Art. 8

Sono membri della FSGS tutte le persone regolarmente tesserate tramite le Federazioni Cantonali

MEMBRI ONORARI

Art. 9
Possono essere nominati Membri Onorari, su proposta del CD, tutte quelle persone o Enti che si siano resi benemeriti della FSGS per prestazioni o donazioni a favore della stessa.

OBBLIGHI DEI MEMBRI

Art. 10

I membri della FSGS dovranno osservare scrupolosamente le norme statutarie e regolamentari per quanto riguarda la condotta sportiva e l’adempimento degli obblighi contributivi.

SANZIONI

Art. 11

Le Federazioni Cantonali come pure i Membri che non adempiono ai loro obblighi contributivi o che non osservano le norme statutarie o regolamentari sono passibili di:
(a) Ammonizione
(b) Multa
(c) Espulsione

COMPETIZIONI

Art. 12

Viene lasciata ampia facoltà alle Federazioni Cantonali membre della FSGS di organizzare ed allestire il calendario delle proprie competizioni in sintonia tra di loro.
Il “CAMPIONATO SVIZZERO”, la data di disputa del quale viene stabilita durante l’Assemblea Federale dei Delegati, viene annualmente fatto disputare per l’organizzazione di una Federazione Cantonale. Ogni competizione dovrà svolgersi secondo il “REGOLAMENTO DI GIOCO” emanato dalla FSGS che é parte integrante di questi Statuti.

ORGANI SOCIALI

Art. 13

Gli organi della FSGS sono:
(a) L’Assemblea Federale dei Delegati (AFD)
(b) Il Comitato Direttivo (CD)
(c) II Comitato Federale (CF)
(d) I Revisori

ASSEMBLEA FEDERALE DEI DELEGATI

Art. 14

L’AFD é composta dai delegati, in ragione di 2 (due) membri per ogni Federazione Cantonale e dal CF, Per le Federazioni Cantonali con più di 50 (cinquanta) tesserati i delegati accreditati sono aumentati in ragione di 1 ogni 200 (duecento) tesserati o frazione degli stessi.

Art. 15

L’AFD si raduna una volta all’anno in Seduta Ordinaria.

Art.16

L’AFD può essere convocata in seduta straordinaria, quando ciò fosse ritenuto opportuno, dal CD oppure dietro domanda scritta di una Federazione Cantonale.

Art. 17

Le convocazioni dell’AFD, salvo i casi d’urgenza, avvengono a cura del CD a mezzo lettera o cartolina postale, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per la riunione con l’indicazione delle trattande all’Ordine del Giono.

COMPETENZE DELLA AFD

Art. 18

Le competenze dell’AFD sono quelle di:

(a) Nominare il CD ed il suo Presidente
(b) Approvare il rapporto annuale del CD ed i conti della FSGS
(c) Nominare i Revisori
(d) Decidere sulle proposte del CDe dei singoli Membri
(e) Decidere sulle proposte di revisione di ,”Statuto” e ,”Regolamento di Gioco” presentate ed eleborate dal CD
(f) Decretare le Sanzioni previste dall’Art. 11 lettera C
(g) Decidere sulle domande di nuove ammissioni
(h) Fissare la data della disputa del Campionato Svizzero dell’eventuale Coppa Svizzera
(i) Fissare le tasse annuali di adesione alla FSGS
(j) Nominare i membri Onorari

SEDUTA ORDINARIA

Art. 19

L’AFD é presieduta dal Presidente del CD in carica.

Art. 20

Le decisioni dell’AFD sono valide qualunque sia il numero dei presenti, ritenuta la partecipazione della maggioranza delle Federazioni Cantonali.

Art. 21

Salvo casi di particolare urgenza e gravità, essa non può deliberare su trattande non previste all’Ordine del Giorno.

Art. 22

Le Federazioni Cantonali devono far pervenire al CD le loro eventuali proposte per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell’Assemblea Ordinaria.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 23

Il Comitato Direttivo (CD) composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, di cui ne fanno parte il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario Cassiere é nominato dall’AFD, resta in carica per un periodo di (tre) anni e può sempre essere rieletto.

COMPETENZE DEL COMITATO DIRETTIVO

Art. 24

Al CD compete:

(a) Il disbrigo degli affari correnti, la cura degli interessi della FSGS e lo studio delle questioni da sottoporre al CF ed all’AFD
(b) Ricevere i reclami inoltrati dalle Federazioni Cantonali ed a decidere inappellabilmente sugli stessi
(c) Applicare le Sanzioni previste dall’Art. 11 lettere a) e b)
(d) Amministrare il patrimonio sociale
(e) Preparare un rapporto sulla gestione dell’esercizio da presentare all’Assemblea Ordinaria dell’AFD
(f) Proporre all’AFD le eventuali ammissioni ed espulsioni
(g) Proporre all’AFD gli eventuali Membri Onorari
(h) Preavvisare le proposte inoltrate dalle Federazioni Cantonali da sottoporre all’AFD per l’Assemblea Ordinaria
(i) Preparare le eventuali correzioni o enmendamenti agli Statuti e Regolamento di Gioco, da sottoporre all’AFD
(j) Decidere in modo inappellabile su eventuali ricorsi contro le sanzioni dell’Art. 11 lettera a) e b).

 

COMITATO FEDERALE

Art. 25

Il Comitato Federale (CF) é composto dal Comitato Direttivo (CD) e dai Presidenti delle Federazioni Cantonali.

Art. 26

Qualora i membri del CF risultassero in numero pari, la Federazione Cantonale con maggior numero di Soci avrà diritto ad un secondo membro.

Art. 27

II Presidente di ogni singola Federazione Cantonale può farsi sostituire, in seno al CF, da un altro membro appositamente nominato dalla propria Federazione Cantonale.

Art. 28

I Membri, che restano in carica per una periodo di 3 (tre) anni, possono sempre essere rieletti.

COMPETENZE DEL COMITATO FEDERALE

Art. 29

Al CF compete di:
(a) Assistere e sorvegliare l’operato del CD
(b) Partecipare alle riunioni indette dal CD, di regola una volta all’anno in maniera ordinaria, oppure su richiesta del Presidente del CD o di almeno 2 (due) membri in maniera straordinaria
(c) Rispondere alle interpellanze epistolari del CD alle richieste sia urgenti che di poca importanza

I REVISORI

Art. 30

La revisione dei conti della FSGS viene effettuata ogni anno, a turno, da una Federazione Cantonale che, dopo aver eseguito la verifica farà un rapporto all’AFD.

VOTAZIONI

Art. 31

Tutte le decisioni dell’AFD o del CF sono prese a maggioranza relativa salvo i casi di ammissioni, espulsioni o modifiche statutarie, per i quali é richiesta la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 32

Solo in casi di parità di voti decide il voto del Presidente del CD

TESSERAMENTI

Art. 33

Le Tessere saranno consegnate alle Federazioni Cantonali prima dell’inizio della stagione scopistica.

TASSE ED INTROITI

Art. 34

Le entrate della FSGS sono costituite da:

(a) Contributo fisso delle Federazioni Cantonali stabilito annualmente dall’AFD
(b) Ristorno da parte delle Federazioni Cantonali su ogni singolo tesseramento emesso
(c) Benemerenze

SCIOGLIMENTO

Art. 35

Con voto unanime della AFD la FSGS può essere sciolta.
L’eventuale attivo patrimoniale sarà devoluto a seconda della decisione dell’AFD oppure ad opere benefiche, trascorso un periodo d’attesa di 2 (due) anni.

DIRITTO AL PATRIMONIO SOCIALE

 Art. 36

Le Federazioni Cantonali dimissionarie od espulse perderanno qualsiasi diritto al patrimonio sociale.
Il presente Statuto che abroga ogni precedente, é stato approvato dall’ ASSEMBLEA FEDERALE DEI DELEGATI nella riunione del 28 settembre 2002.